RICONOSCIMENTO DI NASCITURO

nasc2 Premesso che di norma il riconoscimento di un figlio avviene contestualmente alla dichiarazione di nascita, i genitori possono effettuare il riconoscimento anche durante il periodo di gravidanza ovvero posteriormente alla nascita.

Il riconoscimento si effettua mediante una dichiarazione da rendere innanzi all’ufficiale di stato civile,  in un atto pubblico ricevuto da un notaio o in un testamento.

Con legge 10 dicembre 2012, n. 219 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", il legislatore ha introdotto modifiche in materia di riconoscimento dei figli naturali, prevedendo l'eliminazione dall'ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli nati in costanza di matrimonio o al di fuori del matrimonio.

Per il riconoscimento di nascituro - Documenti richiesti

  • certificato medico che attesti lo stato di gravidanza;

  • documento di identità di chi effettua il riconoscimento.

Dopo aver acquisito il certificato medico che comprovi lo stato di gravidanza, la madre può procedere direttamente ad effettuare il riconoscimento; il padre può effettuare il riconoscimento contestualmente alla gestante o dopo il riconoscimento da parte della madre con il consenso di quest’ultima.

N.B. Per i cittadini stranieri è necessaria la dichiarazione di capacità al riconoscimento rilasciata dall'Autorità Diplomatica del paese di appartenenza. La firma del Console o altra autorità competente dovrà essere legalizzata dalla Prefettura italiana come indicato all’articolo 35 – comma 2 – della legge 218/95 (da produrre dalla parte interessata)

Per saperne di più si puo’ leggere questo documento

     

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